23 Mag 2017
Unioni Civili e Convivenze di fatto - Assegno al Nucleo Familiare

Il testo che segue è la premessa della circolare 84 del 05/05/2017 INPS in merito all'Assegno al Nucleo Familiare, in particolare riferimento alle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e alle Convivenze di fatto. In realtà contiene un estratto di alcuni articoli della Legge 76/2016 nella quale si definiscono le Unioni civili e le convivenze di fatto.

La Legge 20 maggio 2016, n.76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 1- 35) e le convivenze di fatto (art. 1, commi 36 – 65) prevedendo, tra l'altro, che "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso".
Nell'ambito dell'art. 1 della legge 76/2016 si richiamano, in particolare, i seguenti commi:
- comma 20, primo periodo, che prevede: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. ...".
- comma 36: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile."
- comma 37: "Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica ...".
- comma 50: "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza."
- comma 53: "Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile."

(Testo Integrale della circolare)