28 Nov 2013
Pensione anticipata: le novità legislative

Le regole per accedere alla pensione anticipata prevedono un requisito contributivo per accedere alle prestazioni pensionistiche, (ad esempio: tale requisito nel 2014 è pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e a 41 anni e 6 mesi per le donne - requisito soggetto all'adeguamento alla speranza di vita).

Non vengono applicate penalizzazioni a quanti maturino detto requisito entro il 31/12/2017 per effetto di contribuzione riferibile in via esclusiva a:

- prestazione effettiva di lavoro;
- congedo di maternità;
- servizio militare;
- malattia;
- infortunio;
- cig;

a cui si aggiungono, per effetto di quanto introdotto dalla legge 125 del 25 ottobre 2013, quale risultato parziale in risposta alle forti richieste della CISL e dell'INAS, i:

- permessi per donazione sangue ed emocomponenti;
- congedi parentali.

Vengono esclusi, quindi, i periodi di maternità facoltativa, i congedi per assistenza ai disabili, la cassa integrazione straordinaria o in deroga, la mobilità, la disoccupazione, la prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, i versamenti volontari, il riscatto laurea, ecc

Ricordiamo che in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di anzianità con contribuzione diversa (congedi per assistenza ai disabili, la cassa integrazione straordinaria o in deroga, la mobilità, la disoccupazione, la prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, i versamenti volontari, il riscatto laurea, ecc) da quella sopraindicata scatta la seguente penalizzazione sull'importo del trattamento pensionistico:

- 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62;
- 2% per ogni ulteriore anno rispetto ai 60, qualora quindi si scelga di andare in pensione prima dei 60 anni.

Pur apprezzando le correzioni apportate dalla legge 125/13 dobbiamo rimarcare come queste non siano sufficienti.

La FIBA CISL continua a rivendicare la necessità di prevedere la completa validità anche dei periodi di disoccupazione, di mobilità, di cig straordinaria o in deroga, i congedi ed i permessi per l'assistenza ai disabili, maggiorazioni: ex legge 388/2000, non vedenti, amianto, i versamenti volontari, i periodi relativi ai riscatti della laurea, della specializzazione, dei diplomi professionali anche se oggetto di ricongiunzione.

Le proposte di emendamento alla Legge di stabilità attualmente in discussione alla Camera integrano la possibilità di comprendere nelle fattispecie "valide" le assenze per congedi e permessi per l'assistenza ai disabili (ne seguiremo l'evoluzione con un aggiornamento di questa nota).

La FIBA CISL richiede inoltre che la mancata penalizzazione debba essere estesa oltre il 31/12//2017.